La legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».

E' stato fissato al 1° gennaio 2011 la data entro la quale le amministrazioni pubbliche devono adempiere a quest'obbligo, trasformando le modalità di pubblicità legale da cartacee a digitali.

Le amministrazioni pubbliche hanno, come è noto, l'obbligo di rispettare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione.
La trasparenza infatti rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Per albo on-line si intende uno spazio informatico, accessibile senza formalità, nel quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, in base alla normativa vigente o per scelta delle singole amministrazioni pubbliche, devono essere resi potenzialmente conoscibili a chiunque.

La pubblicazione all'albo  on line è prevista sia per le delibere di giunta e di Consiglio d'istituto sia per tutte le determinazioni dirigenziali.

Il processo di pubblicazione on line degli atti rispetta rigorosamente le indicazioni del garante della Privacy in materia.

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