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(Trasparenza
sulle
retribuzioni
dei
dirigenti e
sui tassi di
assenza e di
maggiore
presenza del
personale)
1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di
cui
all'articolo
1, comma 2,
del decreto
legislativo
30 marzo
2001, n.
165, e
successive
modificazioni,
ha l'obbligo
di
pubblicare
nel proprio
sito
internet
le
retribuzioni
annuali, i
curricula
vitae,
gli
indirizzi di
posta
elettronica
e i numeri
telefonici
ad uso
professionale
dei
dirigenti e
dei
segretari
comunali e
provinciali
nonché di
rendere
pubblici,
con lo
stesso
mezzo, i
tassi di
assenza e di
maggiore
presenza del
personale
distinti per
uffici di
livello
dirigenziale.
2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la
lettera
c)
è sostituita
dalla
seguente:
«c)
obbligo, per
la singola
amministrazione
o società
che
conferisca
nel medesimo
anno allo
stesso
soggetto
incarichi
che superino
il limite
massimo, di
assegnare
l'incarico
medesimo
secondo i
princìpi del
merito e
della
trasparenza,
dando
adeguatamente
conto, nella
motivazione
dell'atto di
conferimento,
dei
requisiti di
professionalità
e di
esperienza
del soggetto
in relazione
alla
tipologia di
prestazione
richiesta e
alla misura
del compenso
attribuito».
3. Il
termine di
cui
all'alinea
del comma
52-bis
dell'articolo
3 della
legge 24
dicembre
2007, n.
244, è
differito
fino al
sessantesimo
giorno
successivo
alla data di
entrata in
vigore della
presente
legge.
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